Addizionalità (Additionality)
L’addizionalità è uno dei principi fondamentali per il funzionamento dei Fondi strutturali e di investimento europei: in base a questo principio i contribuiti erogati attraverso i Fondi non possono sostituire la spesa pubblica o gli investimenti strutturali equivalenti di uno Stato membro nelle regioni interessate da questo strumento. In pratica, le dotazioni finanziarie dei Fondi strutturali e di investimento non devono ridurre gli investimenti strutturali nazionali in quelle regioni, ma devono costituire un’aggiunta alla spesa pubblica. Tale principio trova applicazione in quegli Stati membri le cui regioni meno sviluppate rappresentano almeno il 15 % della popolazione sulla base delle risorse finanziarie stanziate a loro favore.