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Il MEF pubblica linee guida sui requisiti per accedere ai Super e Sisma Bonus 110%
Il Ministero dell’Economia e della Finanza ha emesso un comunicato nel quale si sintetizzano i requisiti necessari per aver diritto al beneficio dei cosiddetti Super e Sisma Bonus al 110%, così come contemplati all’interno del relativo decreto che riguarda l’attuazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico e consolidamento antisismico previste nel Dl Rilancio. Tale provvedimento attuativo è stato realizzato di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Entrando nel merito, all’interno del periodo di riferimento, che va dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, si elencano le tipologie e le categorie socioeconomiche che possono aver diritto all’applicazione della misura. Tra queste:
• Condomìni
• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Per le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.
• Arti e professioni (la detrazione non si applica agli immobili relativi all’impresa o strumentali all’esercizio di arti o professioni)
• Istituti autonomi case popolari (IACP). Per gli IACP la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
• Cooperative di abitazione
• Enti del Terzo settore
• Associazioni e società sportive dilettantistiche, per specifici interventi
Sono escluse le abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
In particolare, la detrazione può riguardare:
• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate superiori al 25% del totale ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
o 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
o 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
o 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
• Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
• Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro e, come nel caso precedente, è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto
Per le spese relative a specifici interventi antisismici, comprese quelle per le relative prestazioni professionali, la detrazione viene aumentata al 110%, nei casi in cui:
• L’agevolazione sia attualmente prevista al 50% per opere relative alla messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2)
• L’agevolazione su interventi di riduzione del rischio sismico determini il passaggio a una classe di rischio inferiore (interventi attualmente agevolati al 70% su case singole e 75% su condomìni) e due classi (ora agevolati rispettivamente all’80% e 85%) nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Tra gli adempimenti da effettuare e osservare, vanno ricordati:
• L’acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti per l’accesso alla detrazione e la congruenza tra i costi e l’intervento effettuato
• L’acquisizione dell’attestato di prestazione energetica
• La conservazione delle fatture o delle ricevute fiscali per le spese sostenute e della ricevuta del bonifico bancario con cui è stato effettuato il pagamento
• La trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati della scheda descrittiva degli interventi
• Il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale
All’ENEA, spetta la verifica del conseguimento degli obbiettivi di efficienza energetica prefissi e della congruità ed efficacia dell’impiego delle risorse pubbliche sfruttate per tali scopi. L’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica (ENEA), infine, produce entro il 31 marzo di ogni anno, di un rapporto tecnico-economico relativo all’anno precedente e può effettuare controlli, anche a campione, per valutare le condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha espresso i propri suggerimenti e pareri in materia attraverso una circolare e un provvedimento che elenca ulteriori disposizioni per l’attuazione delle misure.