Risposte alle domande più frequenti
ECOBONUS - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICIESISTENTI – EX LEGGE 296/06
A. QUESITI SULLA PROCEDURA DI TRASMISSIONE
Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla homepage https://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11.05.2018. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.
L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch'esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento. Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013.
Si. I soggetti che hanno diritto della detrazione sono, infatti, i proprietari, i familiari conviventi con il possessore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), il convivente more uxorio, i locatari o i comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Gli immobili debbono essere esistenti ed accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con i tributi pagati, se dovuti.Si. I soggetti che hanno diritto della detrazione sono, infatti, i proprietari, i familiari conviventi con il possessore (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), il convivente more uxorio, i locatari o i comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Gli immobili debbono essere esistenti ed accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con i tributi pagati, se dovuti.Si ricorda che è possibile per tutti i beneficiari, seppur incapienti, di avvalersi dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura fino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi agevolati con l’Ecobonus.
All'ENEA non va inviata una domanda bensì vanno trasmessi i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito WEB (https://detrazionifiscali.enea.it/). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).
Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio:
se l’impianto termico è centralizzato si trasmette una sola pratica con i dati dell'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
se gli impianti sono autonomi si trasmette una sola pratica, calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio, facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità immobiliari, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.
b) sul singolo appartamento: si trasmette una pratica per ogni singolo appartamento facendo riferimento per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato o all’impianto autonomo secondo il caso pertinente;
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15.08.09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA (vedi anche FAQ 10.D):
se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre una sola pratica riferita all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
se gli impianti sono autonomi, occorre trasmettere una pratica per singolo appartamento.
3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344 con data di inizio lavori antecedente il 06 agosto 20020:
a) se l’impianto termico è CENTRALIZZATO occorre trasmettere una sola pratica per l’intero edificio;
b) se gli impianti sono AUTONOMI si trasmette una sola pratica calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.In entrambi i casi deve essere verificato che il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale per l’intero edificio sia minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i).
Docet è attualmente aggiornato con i contenuti delle nuove norme UNI/TS 11300 e UNI 10349, secondo la metodologia di calcolo semplificata prevista DM 26/6/2015 “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici”, applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, ed è scaricabile gratuitamente dal sito http://www.docet.itc.cnr.it/, al quale si rimanda per ulteriori informazioni.
Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n.244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti…”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi o dal certificato di fine dei lavori se richiesto. Ciò premesso, si ritiene che nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Qualora però, ad una successiva verifica, l’importo finale dei lavori non corrisponda all’importo riportato nella documentazione trasmessa, si ricorda che essa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di fine dei lavori. Per quanto riguarda il recupero delle spese sostenute, vige il criterio di cassa, e quindi quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.
Le modifiche consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione. Nello specifico:
- per i lavori completati entro il 31.12.2019, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n.20/E del 13.05.2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
- Inoltre, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la Risoluzione dell’AdE n.4/E del 27.05.2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:
- per i lavori completati fino a tutto il 2019, non è più possibile effettuare modificare;
- per i lavori completati nel 2020 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2021, accedendo al sito d’invio 2020.
Si ricorda che le schede descrittive per le quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all'ENEA. Inoltre, non è necessario rettificare i dati trasmessi qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.
Occorre redigere l’A.P.E per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale (comma 344) e per gli interventi sull’involucro (comma 345) con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M.26.06.15 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).
Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le relative spese professionali sono anch’esse detraibili.
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39/E del 2010 e 4/E del 2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n.39/E del 2010 ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (si dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma occorre fare riferimento ai commi 345, 346 e 347.
La conversione in legge del “decreto semplificazioni" 76/220 ha modificato la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico (Decreto n. 380 del 6.06.2001, art. 3 lettera d)) ricomprendendo anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche:La conversione in legge del “decreto semplificazioni" 76/220 ha modificato la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico (Decreto n. 380 del 6.06.2001, art. 3 lettera d)) ricomprendendo anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche:d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (con diversi) sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.In ogni caso si ritiene che la quota parte di intervento che interessa un ampliamento di volumetria riscaldata, non può essere agevolata con l’Ecobonus in quanto non comporta risparmio energetico rispetto alla situazione esistente prima dell’intervento e quindi le relative spese sostenute devono essere scorporate. Inoltre L’Attestato di Prestazione Energetica redatto a fine lavori, deve considerare l’edificio nella sua configurazione finale.
RIFERIMENTI
- Legge finanziaria 2007 (L. 296/06)
- Decreto 19 febbraio 2007 e s.m.i – “decreto edifici”
- Decreto 11 marzo 2008 e s.m.i.;
- Circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 2007
- D.M. 6 agosto 2020 - "decreto Requisiti"