Risposte alle domande più frequenti
ECOBONUS - AGEVOLAZIONIFISCALIPERIL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICIESISTENTI – EX LEGGE 296/06
D. IMPIANTI TERMICI (COMMA 347)
Si rimanda al vademecum “Caldaie a condensazione” scaricabile dalla pagina WEB:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
Dal 2008 sono ammesse alla detrazione ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 anche le pompe di calore ad alta efficienza anche c
Sono ammesse alla detrazione ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 anche le pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, i sistemi ibridi costituiti dall’accoppiamento di una caldaia a condensazione con una pompa di calore, le caldaie a biomassa e i micro-cogeneratori.
Tutti i generatori devono rispondere ai requisiti prestazionali previsti dal Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 i requisiti previsti dal DM 19.02.2007 “decreto edifici” e successive modificazioni).on sonde geotermiche a bassa entalpia, purché questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Inoltre dal 2015 ai sensi dello stesso comma 347 sono ammessi anche i generatori di calore a biomassa. Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08.
Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie -ove tecnicamente compatibili - tranne nei seguenti due casi:
- se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C;
- se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata. In caso di utilizzo di un altro tipo di termoregolazione, dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato il motivo della scelta alternativa
Se la potenza nominale è superiore a 100 kW occorre l'asseverazione (vedi vademecum sulle caldaie a condensazione) che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza nominale è inferiore o uguale a 100 kW, lei può scegliere se richiedere l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiedere una dichiarazione del fornitore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui al punto 4.1 a) dell’Allegato A del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, i requisiti da rispettare sono quelli di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto 19.02.2007 “decreto edifici”). La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
È agevolata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del “decreto edifici” definisce agevolabili ai sensi del comma 347,
L’Art.2, comma 1e) del “DM Requisiti ” 6.08.2020 definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione. Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.
Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sola sostituzione.
Sulla base dell’Art.2 comma 1e) del “DM Requisiti” 6.08.2020, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria 296/06, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
Interpretando il comma 1e) dell’Art.1 del DM “Requisiti” 6.08.2020 che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente secondo la definizione di edificio di cui all'art. 2 del D.lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Inoltre, per la fruizione dell’Ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31.05.2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce:
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Si rimanda al vademecum sul comma 344 “riqualificazione globale”.
Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio a una rete di teleriscaldamento, per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, secondo quanto previsto dal decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”.
Nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, riteniamo che all'utente finale sia consentita la compilazione del modello previsto, senza l'ausilio di un tecnico abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti. Nel caso in cui l’installazione della caldaia a condensazione o della pompa di calore riguardi una singola unità immobiliare o un edificio costituito da una singola unità immobiliare, il calcolo del risparmio energetico viene eseguito automaticamente dal sistema purché non ci siano altri interventi di risparmio energetico dichiarati nello stesso modello.
In relazione agli aspetti procedurali si rimanda alla lettura dello specifico vademecum
La legge di bilancio 2018 ha espressamente previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, l’ammissibilità alle detrazioni fiscali per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Per i particolari si rimanda all’apposito vademecum
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi: i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”. Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR20412/93, che così recita: “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
R. Relativamente all’installazione di impianti di “Ventilazione Meccanica Controllata” (VMC) nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si rappresenta quanto segue: In via preliminare si ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788. Si ritiene tuttavia che, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica. In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati. Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto.
Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico, rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici come sopra indicato, con un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1, calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra riportato, si ritiene che i sistemi di VMC possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i sistemi di VMC risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.
RIFERIMENTI
- Legge finanziaria 2007 (L. 296/06)
- Decreto 19 febbraio 2007 e s.m.i – “decreto edifici”
- Decreto 11 marzo 2008 e s.m.i.;
- Circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 2007