Risposte alle domande più frequenti
ECOBONUS - AGEVOLAZIONIFISCALIPERIL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICIESISTENTI – EX LEGGE 296/06
B. COIBENTAZIONE PARETI OPACHE, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E INSTALLAZIONE DELLE SCHERMATURE SOLARI (COMMA 345)
Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento avrà il compito di scegliere il tipo di intervento, i materiali ed i relativi spessori che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti:
1) documento da conservare: relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti.
Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che risultino, rispettivamente, maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al “D.M. Requisiti” 6.08.2020 (per i lavori iniziati antecedentemente al 6 ottobre 2020 la verifica deve riportare che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori o uguali a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03. 2008 come modificato dal D.M. 26 .01.2010).
I valori delle trasmittanze degli infissi sostituiti possono essere stimati in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro.
2) documento da compilare a video (scheda descrittiva), a cura dell'utente finale anche senza l'ausilio del tecnico, da inviare all'ENEA via WEB.
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati (vedi nella scheda descrittiva – “dati da A.P.E”) devono essere inviati all’ENEA.
Le persiane e gli scuri, ed in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere inseriti nella stessa scheda descrittiva quando la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.
Infine, si fa presente che l'art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme della serie UNI TS 11300.
Nel caso di sostituzione “contestuale”, in accordo con quanto riportato nel D.M. 26.06.2015, Allegato 1, par. 5.2, punto 1, lettera c, il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.
La normativa a supporto delle detrazioni fiscali equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori dell’Allegato B del D.M. 11/03/2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010). Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.La normativa a supporto delle detrazioni fiscali equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori dell’Allegato B del D.M. 11/03/2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010). Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.
Occorre però verificare se la destinazione d'uso urbanistica sia conforme all'uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza del riscaldamento e forse di altri servizi non comporti una violazione al regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. Con la conseguenza che non si possono applicare incentivi dove non c'è conformità edilizia ed urbanistica.
La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MiSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso. Quindi nella certificazione per il cliente, il produttore deve:
attestare che i valori della trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi ai valori indicati nell'allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori di cui al DM 11.03.08 come modificato dal D.M. 26.01.10). Per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra;
riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito
stimarne i valori. A tal proposito
Nei casi su
Nei casi suddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla
sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al costo dell'intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello.ddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al costo dell'intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello.
Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona soPer avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura- sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa relativa all’Ecobonus (ex legge 296/2006), infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.ttostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
ENEA ha sviluppato e messo a disposizione in forma gratuita due applicazioni di ausilio per utenti e tecnici per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile nel caso di “Chiusure Oscuranti” e “Schermature Solari”. Gli applicativi sono ba
ENEA ha sviluppato e messo a disposizione in forma gratuita due applicazioni di ausilio
per utenti e tecnici per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile nel caso di “Chiusure Oscuranti” e “Schermature Solari”. Gli applicativi sono basati su metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento e sono disponibili al seguente indirizzo: https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
Per le schermature solari, l'impianto termico esistente, se presente, va inserito. Se c'è presenza di impianto di climatizzazione estiva nell'unità immobiliare oggetto dell’intervento, va spuntata la casella "Presenza dell'impianto di condizionamento estivo".
Ciò premesso riteniamo che, per le schermature solari comprese nelle cosiddette "Chiusure Oscuranti", cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo debba essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico
essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della finestra a cui sono applicate. Per quanto riguarda le “Schermature Solari” a protezione di superfici vetrate, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva. Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari, riteniamo che sia consentito all’utente di inserire il valore "0" nel campo relativo al “Risparmio annuo stimato di energia primaria non rinnovabile”.sati su metodologie coerenti con le norme tecniche di riferimento e sono disponibili al seguente indirizzo: https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
Per le schermature solari, l'impianto termico esistente, se presente, va inserito. Se c'è presenza di impianto di climatizzazione estiva nell'unità immobiliare oggetto dell’intervento, va spuntata la casella "Presenza dell'impianto di condizionamento estivo". Ciò premesso riteniamo che, per le schermature solari comprese nelle cosiddette "Chiusure Oscuranti", cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo debba essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della finestra a cui sono applicate. Per quanto riguarda le “Schermature Solari” a protezione di superfici vetrate, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva. Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari, riteniamo che sia consentito all’utente di inserire il valore "0" nel campo relativo al “Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile”.
RIFERIMENTI
- Legge finanziaria 2007 (L. 296/06)
- Decreto 19 febbraio 2007 e s.m.i – “decreto edifici”
- Decreto 11 marzo 2008 e s.m.i.;
- Circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 2007