Rendicontazione secondo l'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14
L'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14, come modificato dal D.Lgs. 73/20, prevede che «I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo».
Dall’articolo sopra riportato si evince l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente; i soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001, a cui si aggiungono gli enti pubblici ricadenti nelle condizioni succitate. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.
Lo scopo di questa breve guida è aiutare le imprese ad assolvere a tale obbligo in modo semplice ed adeguato.
I suddetti soggetti devono effettuare la rendicontazione dei risparmi prevista nel comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs.102/2014 solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica.
La rendicontazione di ciascun intervento va effettuata su base annuale.
I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.
Da questi risparmi dovranno essere scorporate le tonnellate equivalenti di petrolio per le quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo, CAR compresa.
L’algoritmo del calcolo dei risparmi dovrà tenere conto del più opportuno fattore di normalizzazione relativo a ciascun intervento, anche in base al livello di misura disponibile (per esempio, a parità di carico organico abbattuto nel caso di trattamento di reflui; a parità di illuminamento sul piano di lavoro nel caso di impianti di illuminazione; a parità di gradi giorno o di volume interessato nel caso della climatizzazione degli ambienti, a parità di produzione per impianti industriali ecc.).
I dati energetici per il calcolo dei risparmi vengono ricavati o da apposita strumentazione dedicata o dai misuratori più rappresentativi possibili dei risparmi relativi all’intervento in oggetto (misure a livello di sistema/reparto/stabilimento).
La comunicazione dei risparmi conseguiti dovrà essere effettuata sul portale Audit102 (audit102.enea.it) secondo il consueto schema di rendicontazione, sulla base del semplice algoritmo:
Dove:
Ca = consumo del vettore energetico considerato nell’anno precedente a quello rendicontato.
FNa = Fattore di normalizzazione nell’anno precedente a quello rendicontato.
Cp = consumo del vettore energetico considerato nell’anno rendicontato.
FNp = Fattore di normalizzazione nell’anno rendicontato.
Lo schema di rendicontazione deve essere coerente con l’algoritmo.
L'unica differenza rispetto all'inserimento mediante foglio di calcolo, possibile fino al 2023, è che è possibile scegliere per ciascun intervento i fattori di normalizzazione più opportuni.
L'impresa potrà inserire come risparmi normalizzati da rendicontare quelli conseguenti ad interventi completati nell'anno n-2 ed n-1, purché non già dichiarati in precedenza. La registrazione degli interventi completati è preliminare alla rendicontazione, ed è possibile dall'apposita sezione dell'utenza impresa del portale Audit102, per interventi già proposti in diagnosi, o per nuovi interventi, e anche per siti non ancora definiti.
Qualora l’azienda benefici dei certificati bianchi, essa dovrà riportare i risparmi netti contestuali (ovvero moltiplicati per l’addizionalità ma non per il tau) rendicontati ed effettivamente ottenuti nell’anno oggetto della valutazione.