Diagnosi energetiche
COMUNICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- 13 marzo 2024: in relazione alla Comunicazione dei risparmi da inviare ad ENEA ai sensi dell'art.7 comma 8 del D.Lgs.102/14 si ricorda che le richieste pervenute agli indirizzi - saranno processate secondo l'ordine temporale di ricezione. Si chiede cortesemente a tal proposito di evitare reminder.
- 8 marzo 2024: pubblicata la relazione “L’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 comma 1 e 3 del D.Lgs. 102/2014: le risultanze dell’adempimento normativo alla scadenza del dicembre 2022"
LINEE GUIDA ENEA E INDICAZIONI OPERATIVE
Di seguito vengono fornite le linee guida ENEA e relative procedure su come affrontare le diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo n.102/14 e s.m.i.
Ulteriore documentazione
ISCRIZIONE AL PORTALE PER IMPRESE CON CONSUMI COMPLESSIVI INFERIORI A 50 TEP
A partire dalla scadenza del dicembre 2020 le grandi imprese con consumi complessivi inferiori a 50 tep godono dell’esenzione dalla diagnosi energetica obbligatoria, così come previsto dall’ Art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. 102/2014.
Per ottemperare comunque al decreto le imprese devono registrarsi al portale https://audit102.enea.it/ nella categoria “Grandi imprese con consumi inferiori a 50 tep” e devono caricare una autodichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti che i consumi dell’impresa siano inferiori a 50 tep.
Successivamente sarà onere di ENEA contattare le suddette imprese per richiedere la documentazione attestante lo status di grande impresa esentata.
DIAGNOSI ENERGETICHE PER ORGANIZZAZIONI CON SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001
È pubblicata la matrice di sistema per Organizzazioni con sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001.
COMUNICAZIONE DEI RISPARMI ART. 7 COMMA 8
L'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14, come modificato dal D.Lgs. 73/20, prevede che «I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo».
ULTERIORI INFORMAZIONI
Bandi, schemi di accreditamento e chiarimenti sul tema sono disponibili alla pagina web del MASE dedicata alle diagnosi energetiche.
Gli elenchi e gli aspetti procedurali in merito ai soggetti energivori sono disponibili nella sezione dedicata del sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).