Operatori e certificazioni
L'Esperto in Gestione dell'energia (EGE) è una figura introdotta col D.Lgs. 115/08, che lo individuava come un soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente. Il più recente D.Lgs. 73/20 identifica l'EGE come "persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247".
Col Decreto interdirettoriale 12 maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno proceduto all’approvazione e alla pubblicazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia e sistemi di gestione dell’energia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 102/14.
Sul piano legislativo si segnala che il D.Lgs. 102/14 ha stabilito (articolo 8) che gli EGE sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese energivore; dal 19 luglio 2016 gli EGE che intendono condurre tali diagnosi devono essere certificati da parte terza accreditata. Appare utile sottolineare che la certificazione di parte terza non è collegata alla sola partecipazione ad uno specifico corso di formazione (che può comunque risultare utile ai fini della propria qualificazione professionale), bensì alla combinazione di titoli ed esperienza maturata negli ambiti previsti dalla normativa (UNI CEI 11339 e schema di certificazione MiSE per gli EGE).
L'elenco degli Esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la norma UNI CEI 11339 è disponibile nelle banche dati Accredia alla pagina dedicata alle figure professionali, selezionando la pertinente voce nel campo "Figure Professionali". È altresì disponibile sullo stesso sito l'elenco degli Organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni.
Si segnala che il D.Lgs. 73/20 ha anche stabilito che la figura dell'auditor energetico è coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dal decreto stesso in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche.
Una Energy Service Company (ESCO) è definita dal D.Lgs. 115/08 come "persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti".
In Italia è presente una norma, la UNI CEI 11352, ad adesione volontaria, che regola la certificazione delle ESCO.
Col Decreto interdirettoriale 12 maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno proceduto all’approvazione e alla pubblicazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia e sistemi di gestione dell’energia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 102/14.
Sul piano legislativo si segnala che il D.Lgs. 102/14 ha stabilito (articolo 8) che le ESCO sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese energivore; dal 19 luglio 2016 le ESCO che intendono condurre tali diagnosi devono essere certificate da parte terza accreditata.
L'elenco delle ESCO certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2014 -“Società che forniscono servizi energetici (ESCo)- Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio” è disponibile nelle banche dati Accredia alla pagina dedicata alle ESCO.
È altresì disponibile sullo stesso sito l'elenco degli Organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni.
L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale e a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti, debbano provvedere alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, anche detto "energy manager".
Con riferimento alla norma citata e alla relativa circolare applicativa (Circolare Mise 18 dicembre 2014), l'energy manager si configura come un soggetto con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. Nelle grandi strutture tale figura appare equivalente a quella del soggetto responsabile del sistema di gestione dell’energia e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo. L'energy manager può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell’energia.
La raccolta delle nomine, la gestione delle stesse, la sensibilizzazione dei soggetti obbligati e la pubblicazione dell'elenco dei soggetti obbligati è affidata alla Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE), che fornisce un portale dedicato alla nomina e alle procedure connesse.
Sul citato portale è disponibile l’elenco dei nominativi dei soggetti obbligati e volontari -inclusi i nominativi dei tecnici responsabili- che hanno effettivamente proceduto all’invio della comunicazione entro le scadenze previste che hanno dato consenso alla pubblicazione. È altresì pubblicato un rapporto con l’analisi dei dati relativi alla figura dell'energy manager per l’anno di riferimento e i risultati di indagini ed elaborazioni condotte da FIRE tra i soggetti nominati.
ENERGY MANAGER ED ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA
La figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (o energy manager), prevista dalla Legge 10/91, e quella dell’esperto in gestione dell’energia (EGE), prevista dal D.Lgs. 115/08, possono coincidere o possono restare distinte e indipendenti. Di seguito i possibili casi:
A) Soggetto che ricopre l'incarico di Energy manager ed è al contempo certificato EGE. È una condizione auspicabile in diversi casi, in quanto in generale un energy manager dovrebbe possedere conoscenze, capacità ed esperienza tali da soddisfare quanto contenuto nella norma UNI CEI 11339, a prescindere dalla certificazione stessa. Vi sono comunque dei casi, in particolare nelle grandi organizzazioni o realtà aziendali, in cui appare opportuno che l’energy manager ricopra un ruolo manageriale di livello adeguato, in maniera da poter incidere in maniera efficace sulle decisioni dell'organizzazione. In quest'ultimo caso, in cui l'energy manager sarà presumibilmente alla guida di un gruppo di lavoro, è più probabile (e opportuno) che le caratteristiche dell'EGE le abbiano i collaboratori.
B) Soggetto che ricopre l'incarico di Energy manager ma non è certificato EGE. Per l'adempimento all'obbligo della Legge 10/91 non sono previsti requisiti formativi (corsi da seguire, esami da sostenere, certificazioni da ottenere). Un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) può ottenere la nomina da parte del soggetto obbligato indipendentemente dal fatto che abbia o meno i requisiti previsti dal D.Lgs. 115/08 e dalla norma UNI CEI 11339.
C) Soggetto certificato EGE che non ricopre l'incarico di energy manager. La certificazione di parte terza, e quindi l'aderenza dei requisiti alla norma UNI CEI 11339 e al D.Lgs. 115/08, può essere conseguita indipendentemente dalla nomina ad energy manager. Può essere ad esempio il caso di un ingegnere, architetto o perito industriale che abbia condotto in libera professione studi di fattibilità e diagnosi e partecipato direttamente a richieste di incentivi nel campo dell'efficienza energetica e fonti rinnovabili, o ad esempio il caso di un tecnico esperto di efficientamento e manutenzione in uno specifico settore (civile o industriale) che abbia progettato e/o seguito direttamente l'individuazione e implementazione di interventi di razionalizzazione energetica e fonti rinnovabili e proceduto alla manutenzione ottimale degli impianti/servizi.
Lo standard ISO 50001 (con relativa norma e procedura di certificazione), dedicato ai sistemi di gestione dell'energia, si basa sul tradizionale modello del miglioramento continuo. Tale modello è utilizzato anche da altri standard molto diffusi quali l'ISO 9001 o l'ISO 14001. La norma ISO 50001, aggiornata nel 2018, fornisce alle organizzazioni un set di indicazioni e requisiti da rispettare finalizzati a:
- sviluppare una politica per un uso più efficiente dell'energia;
- fissare obiettivi e obiettivi per soddisfare la politica adottata;
- utilizzare i dati per comprendere l'uso dell'energia nell'organizzazione e prendere decisioni basate sulla conoscenza;
- misurare i risultati ottenuti;
- rivedere il funzionamento della politica di gestione adottata;
- migliorare continuamente la gestione energetica dell'organizzazione.
Per l'Italia l'elenco dei soggetti certificati secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001 è disponibile nelle banche dati Accredia alla pagina "Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato" selezionando la pertinente voce nel campo "Norma". È altresì disponibile sullo stesso sito l'elenco degli Organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni.
Nel caso di organizzazioni certificate ISO 50001 e soggette all'obbligo di diagnosi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 102/14, è possibile procedere all'invio dei seguenti documenti (in alternativa al rapporto di diagnosi e pertinente documentazione da allegare), come stabilito dai chiarimenti MISE di dicembre 2018:
- Copia del Certificato ISO 50001 in corso di validità.
- “Matrice di sistema” da redigere in base al format “tipo” proposto, nella quale sia possibile evincere secondo quali criteri e modalità il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 al D.Lgs.102/14, nonché in quali documenti, procedure e/o registrazioni è posta in evidenza e sia possibile rintracciare tale conformità. In tale matrice si deve indicare anche il confine certificato e dare evidenza, se esistono, degli eventuali siti produttivi gestiti dall’impresa, situati all’esterno del confine certificato.
- Foglio di calcolo riepilogativo/i contenente/i elementi quantitativi degli indicatori EnPI di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia (Aree USE) individuate dall’organizzazione, seguendo le indicazioni fornite da ENEA nell’ambito delle “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale”, ovvero delle guide settoriali pertinenti, pubblicate sul sito di Enea. Il numero di fogli di calcolo riepilogativi da inviare è determinato coerentemente con i criteri di significatività adottati nell’ambito del Sistema di Gestione dell’Energia e garantendo una rappresentanza di almeno il 50% dei consumi dell’Impresa (oppure garantendo un numero minimo corrispondente all’equivalente che si ricaverebbe applicando il criterio di clusterizzazione proposto da ENEA).
- Format dei file e ulteriori dettagli disponibili nella Sezione Diagnosi energetiche - Indicazioni operative e nella sezione Linee guida Settoriali.